Di Renzo Zadra, dottore commercialista e amministratore di patrimoni immobiliari

Avviare un nuovo studio professionale potrebbe risultare, per molti giovani professionisti che vogliono intraprendere una propria attività professionale autonoma, un passo troppo grande ed oneroso da affrontare a di tutti gli adempimenti di varia natura che si troverebbero ad affrontare.

 L’intricatissima giungla di obblighi e vincoli professionali, deontologici e legali rischia di spaventare il giovane professionista a tal punto da lasciarlo fermo sui blocchi di partenza.

Una soluzione interessante, a livello sia lavorativo sia umano, può essere quella dell’associazione professionale con altri colleghi.

Tale soluzione, infatti, darebbe agli associati la possibilità di suddividersi oneri e responsabilità, permettendo a ciascun professionista di affrontare questo grande passo con un animo più leggero, anche in ragione del confronto professionale e della condivisione di problematiche tecniche e specifiche.

 Più nel dettaglio, un evidente vantaggio dell’associazione professionale è costituito dall’estrema elasticità e duttilità dei rapporti lavorativi e interpersonali che possono costituirsi in quanto ciascun socio potrebbe mantenere contemporaneamente sia la propria attività di professionista autonomo sia svolgere incarichi come studio associato (più adatto per le attività che possono essere delegate, in tutto o in parte, a collaboratori o dipendenti.

Per contro, un importante freno all’associazione professionale potrebbe essere costituito dalla normativa fiscale.

Com’è facile immaginare, la maggior parte dei giovani professionisti esercita la professione usufruendo di un regime fiscale di vantaggio ovvero il regime forfettario. Tra le diverse cause ostative previste per legge vi sono alcuni vincoli che limitano sensibilmente la libertà di manovra nella volontà di costituire uno studio associato.

Andiamo a vedere quali sono le cause ostative previste dalla normativa costitutiva del regime fiscale di vantaggio elencato, ponendo particolare attenzione a quella che definiscono i limiti nella partecipazione ad associazioni professionali o a società di persone o di capitali.

Si proverà anche a proporre, tra le alternative possibili, una soluzione societaria adeguata che possa contemperare l’esigenza dei singoli soci di mantenere il regime fiscale agevolato e, contestualmente, sfruttare la forma associativa tra professionisti al fine di permettere quelle economie di scala fondamentali per affrontare il mercato professionale.

Il regime dei forfettari, introdotto con la Legge di Stabilità del 2015 (art. 1, co. da 54 a 89 L. 190/2014), è ad oggi il regime fiscale “naturale” per le nuove partite iva nate dopo il 01 gennaio 2016.

Secondo quanto previsto dal comma 57 della norma istitutiva, non possono avvalersi del regime forfettario:
 a) Gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 TUIR; b) Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Secondo quanto indicato nella Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 10 aprile 2019, la ratio legis che soggiace alle nuove cause ostative introdotte per il regime forfettario è quella di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo” e non più quello di “evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione”

Ne consegue pertanto che, da una attenta lettura del sopracitato punto b), la norma costitutiva del regime forfettario:
• continua a prevedere come causa ostativa la partecipazione ad associazioni professionali di cui all’art. 5 TUIR, così come a società di persone;
• ammette l’esercizio contemporaneo della libera professione in forma autonoma e come socio di società a responsabilità limitata che esercita “attività economica riconducibile a quella svolta dal singolo soggetto”

Perché sorgano cause ostative, è necessaria la compresenza del controllo diretto o indiretto a S.r.l. e l’esercizio di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma autonoma. In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente potrà applicare o permanere il regime forfettario.

Ne consegue che, nel caso in esame, il professionista che vorrà tentare la via dell’associazione professionale, pur mantenendo la propria autonomia ed attività individuale e permanendo nel regime fiscale agevolativo forfettario, potrà valutare la possibilità di partecipare a qualunque tipo di società di capitali, con l’accortezza che, qualora opti per una S.r.l., non ne detenga, direttamente o indirettamente, una quota maggioritaria.

Una alternativa da valutare è la Società tra Professionisti in forma di S.r.l.

In considerazione di quanto scritto sino ad ora, appare del tutto evidente che il giovane professionista che voglia costituire uno studio associato pur mantenendo tutti i vantaggi fiscali del regime forfettario si ritrovi ad avere ben poche opzioni tra cui scegliere.

Una possibile soluzione è rappresentata dalla Società tra Professionisti (StP), costituita in forma di Società a responsabilità limitata. Per StP si intende una società avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali, per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati.

Le StP sono state regolamentate per la prima volta in Italia dalla Legge di Stabilità del 2012 (L. 183/2011) e successivamente rivisitate con la L. 27/2012 e dal DM 34 del 08.02.2013. Nel corso degli anni, numerosi atti interpretative (documenti/istruzioni/linee guida) sono stati pubblicati dai diversi ordini professionali. Inoltre, sono previste discipline specifiche con riguardo alle società tra professionisti tra avvocati, di revisione e di ingegneria

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si è espresso in più occasioni, ritenendo che le StP possano rappresentare una “leva strategica di sviluppo” utile ed interessante per affrontare le sfide poste dal mercato, definendo le StP come un “modello alternativo idoneo a contribuire alla realizzazione della piena integrazione di competenze e conoscenze specialistiche differenti, ponendosi sul mercato in maniera competitiva”.
 La StP può essere costituita nella forma di:
 • Società di persone;
• Società di capitali;
• Società cooperativa

Occorre evidenziare che la StP non rappresenta un nuovo tipo societario. Ne consegue che ad ogni StP verranno applicate le regole proprie del modello societario adottato, salvo ovviamente le deroghe previste dalla disciplina specifica. Inoltre, secondo parte della dottrina è ammessa la costituzione di StP utilizzando la forma della S.r.l. semplificata. Tuttavia, altra parte della dottrina come il Consiglio Nazionale del Notariato si è espressa negativamente a riguardo.

17 Le StP applicano il regime fiscale tipico della forma societaria utilizzata infatti le STP costituite sotto forma di società di persone sono soggetti passivi IRPEF, mentre le STP costituite sotto forma di società di capitali e società cooperative sono soggetti passivi IRES.

Dal punto di vista previdenziale, si applica il medesimo regime applicato dagli studi individuali e dalle associazioni professionali.
 A diretta conseguenza di quanto affermato: è dovuta l’IRAP ed i compensi fatturati sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20% e all’applicazione del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente.

 L’applicazione o meno della ritenuta del 20% risulta essere argomento di forti controversie. La giurisprudenza di merito (si veda, tra tutti, la sentenza 7407 Corte di Cassazione, del 17 marzo 2021) sembra convenire sull’applicabilità della ritenuta ai compensi ricevuti dalla STP a seguito delle prestazioni da essa erogate.

Particolarità molto interessante per i giovani professionisti è la possibilità, prevista sin dalla norma istitutiva, di creare Società tra Professionisti anche multidisciplinari, permettendo la costituzione di società che possano generare sinergie interprofessionali tali da poter proporre al cliente un servizio completo sui vari e molteplici aspetti della vita lavorativa quotidiana. Sarà pertanto possibile costituire una società che fornisca, oltre ad una consueta consulenza societaria e fiscale, anche consulenza in ambito legale o consulenza in materia di diritto del lavoro.

Appare del tutto evidente che, in presenza di una StP così strutturata, occorrerà porre una particolare attenzione alla redazione dello statuto e, soprattutto, alla definizione dell’oggetto sociale. L’oggetto sociale, infatti, dovrà coincidere con l’”esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art. 1 co. 1 lett. a) del DM 34/2013).

In ipotesi di StP multidisciplinari, tuttavia, sarà necessario avere estrema cura che ogni singolo incarico professionale sia svolto solo ed esclusivamente dal soggetto socio con le competenze legate alla propria qualifica professionale e che i soci professionisti possiedano le necessarie abilitazioni a svolgere le attività comprese nell’oggetto sociale. Non è infine ammesso avere come oggetto sociale attività che non siano professionali, salvo che queste non risultino strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione.


Ulteriore caratteristica delle StP è la possibilità di avere una compagine sociale mista, costituita da soci professionisti e soci non professionisti. Questi ultimi sono ammessi solamente se:
 • La quota da loro posseduta non supera 1/3 del capitale sociale o della partecipazione agli utili o alle deliberazioni e decisioni dei soci;
• Partecipano alla StP come:
a) Prestatori di competenze tecniche subordinate e ancillari, rispetto all’attività della StP, e tali comunque da non assurgere ad attività individuata dall’oggetto sociale (i.e. gestione sistemi informatici o delle risorse umane). Ovvero;
b) Soci con finalità di investimento (c.d. “soci di capitale”). La partecipazione ad una StP è preclusa ed incompatibile con la partecipazione ad altre StP.

Inoltre, per specifico riferimento ai soli soci di capitale, la partecipazione è condizionata al possesso di requisiti di onorabilità previsti dall’albo professionale in cui la StP è iscritta, al non aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a 2 anni di reclusione per reati non colposi, e a non essere stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari. Infine, non si riscontrano particolari limitazioni poste a carico della StP rispetto ai canonici studi professionali. Un esempio tra tutti può essere individuato nel rilascio del visto di conformità.

Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere posta dal professionista forfettario sulla quota di StP S.r.l. di sua proprietà. Come evidenziato, il limite principale per poter mantenere il regime di vantaggio in caso di partecipazione in S.r.l. è quello di non possederne la maggioranza. Nell’ambito di tale vincolo, va ricordato che la maggioranza non deve essere né diretta né indiretta. L’ Agenzia delle Entrate, ponendo riferimento all’art. 2359 C.C., primo e secondo comma, ed in particolare a quanto indicato al secondo comma “ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a persona interposta”, ha evidenziato che “nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari di cui all’art. 5, co. 5 del TUIR”. Va da sé che il professionista che vorrà costituire una S.r.l. e mantenere il regime fiscale di vantaggio, dovrà porre particolare attenzione anche alle quote “possedute” indirettamente attraverso genitori o altri familiari.

Vi è però da dire che l’interpello n. 117 del 2019 è andato oltre ed ha evidenziato una questione che potrebbe risultare particolarmente interessante.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate si è espressa analizzando il caso di un professionista, socio al 20% di una S.r.l. StP che svolge la medesima attività svolta anche in forma autonoma. Tra gli altri soci della S.r.l. StP, figurano anche i genitori dell’istante, possedendone un ulteriore 60%. Nel caso analizzato, verificata la compresenza di entrambe le condizioni che caratterizzano la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, il contribuente non potrebbe mantenere il regime fiscale forfettario. Tuttavia, affinché si verifichi la causa di esclusione è necessario che il contribuente in regime forfettario percepisca compensi soggetti ad imposta sostitutiva dalla società controllata e che quest’ultima deduca il costo dal reddito dell’impresa.

Qualora il professionista rivesta la carica di amministratore della società e da questa percepisca compensi come amministratore, si realizzerebbe la condizione descritta ed il contribuente verrebbe escluso dal regime agevolato.

Qualora invece il professionista non riceva compensi, ma riceva soltanto gli utili a chiusura dell’esercizio o, meglio, non rivesta il ruolo di amministratore, potrebbe mantenere il regime agevolato anche in assenza del requisito sulla percentuale di possesso. In conclusione, la scelta per un giovane professionista di intraprendere autonomamente una attività professionale, mettendosi in gioco e sganciandosi da strutture professionali in cui è incardinato, rischia di essere frustrata da vincoli ed obblighi normativi non facili da dirimere. In questa prospettiva si ritiene che una possibile soluzione possa essere costituita dalla Società tra Professionisti in forma di S.r.l..

La specifica disciplina, infatti, ben si concilia con la normativa relativa ai regimi fiscali di vantaggio, permettendo ai giovani professionisti allo stesso tempo di non dover rinunciare alle agevolazioni fiscali e di usufruire di quelle importantissime connessioni professionali ed interprofessionali tipiche delle associazioni professionali.

Categorie: Condominio

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