1. IVA AGEVOLATA LAVORI EDILI
    Il fisco prevede, in relazione a lavori edili finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche, alcune importanti agevolazioni.
    Per quanto riguarda la mobilità e le barriere architettoniche, ricordiamo che si applica l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili, per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap.
    Per i lavori di ristrutturazione edilizia sugli immobili volti alla rimozione delle barriere architettoniche, è possibile usufruire della detrazione IRPEF. La detrazione, è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi, con un massimale pari ad € 96.000.
    Rientrano tra gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alle spese sostenute ad esempio per ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica, e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92.
    Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche
    Importante: la detrazione non è fruibile contemporaneamente a quella del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Sono dunque, alternative.
    Sono soggetti a Iva agevolata del 4%, per esempio:
  • servoscala e altri mezzi simili che permettono, ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche

le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)

  • poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
  • prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, aventi oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere
    architettoniche
  1. ALIQUOTA AGEVOLATA PER ACQUISTO SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
    Oltre alla detrazione IRPEF del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%), per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
    Rientrano nel beneficio, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. É agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer e di un telefono a viva voce.
    Sussidi quindi, da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
    -facilitare la comunicazione interpersonale
    -l’elaborazione scritta o grafica
    -il controllo dell’ambiente
    -l’accesso all’informazione e alla cultura
    -assistere la riabilitazione.
    LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
    Per fruire dell’aliquota ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
    specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio), e il carattere permanente della stessa.
  2. IVA AGEVOLATA ACQUISTO AUTOVEICOLO SPECIALE
    È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
    2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
    2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
    di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
    L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
    all’acquisto contestuale di optional
    alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata), alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
    L’aliquota agevolata, si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
    L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).
    E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio solo se, il primo veicolo beneficiato, è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
    Il beneficio non spetta invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Categorie: Disabilità

Casabenessere

Casabenessere è una rivista fondata nel 2005 da Giulia Berruti e rilanciata nel 2021 in versione digitale. Parliamo di immobili, accessori per la casa, decor, sostenibilità.