Nel corso dell’iter di conversione in legge del DL Rilancio n. 34/2020 degli ultimi mesi, sono stati approvati diversi emendamenti che hanno modificato l’articolo 119 del DL, che regola gli incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Di seguito, si espone una sintesi.
La normativa in oggetto, mira ad incrementare gli incentivi nel settore edile potenziando le attuali detrazioni fiscali.L’incentivo, consiste nell’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 110 % da ripartire in 5 anni, per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.
Ambito soggettivoLa misura può essere fruita da:
– Condomini
– Persone fisiche che detengono immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
– Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge n. 266/91, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
– Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili, o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
– Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare delle detrazioni in esame per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando, il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Interventi trainanti che permettono l’accesso al SuperBonusInterventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente lettera, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno, o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari ovvero, a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno, o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, impianti per il riscaldamento, con i requisiti tecnici previsti dalla noramtiva. La detrazione, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Il comma 2 estende il perimetro applicativo dell’agevolazione a tutti gli interventidell’art. 14 D.L.63/2013 a condizione che vengano realizzati congiuntamente a quellielencati nel comma 1 (per cui esteso a tutti gli interventi in ambito Ecobonus).
Le agevolazioni di cui sopra, per poter essere fruite, devono soddisfare i requisiti minimi previsti dal MISE emanati in attuazione dell’art. 14 del D.L.63/2013 e devono assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare poi, mediante attestato rilasciato da tecnico abilitato con dichiarazione asseverata.
La normativa ha previsto che, in luogo della fruizione diretta del beneficio, il contribuente può optare mediante istanza telematica, da presentare all’Agenzia delle Entrate per:
– L’applicazione dello sconto in fattura contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi
– La cessione del credito: cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione (tra cui intermediari finanziari, istituti di credito)
Visto di conformità. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Inoltre, per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto diclimatizzazione invernale, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione può essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.